Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.Lvo 26/05/2000 n. 241

Art. 31

1. All'articolo 149 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Negli articoli 9 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970 n. 1450, sono soppresse le parole: "e non superato 45 anni di età.".

Art. 32

1. All'articolo 150 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Negli elenchi istituiti ai sensi degli articoli 78 e 88 confluiscono con le loro eventuali limitazioni anche i soggetti di cui al comma 2, nonchè quelli che abbiano conseguito l'abilitazione entro il 31 dicembre 2000.".;

b) i commi 5 e 6 sono soppressi.

Art. 33

1. Dopo l'articolo 152 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, è inserito il seguente: "Art. 152-bis Ulteriori allegati tecnici per la fase di prima applicazione

1. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 1 valgono le disposizioni dell'allegato I-bis.

2. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 5 dell'articolo 18 valgono le disposizioni dell'allegato VII.

3. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 26 valgono le disposizioni dell'allegato VIII.

4. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 27 valgono le disposizioni dell'allegato IX, anche ai fini di cui al comma 2 dell'articolo 29.

5. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 31 valgono le disposizioni dell'allegato X.

6. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 74 valgono le disposizioni dell'allegato VI.

7. Fino all'adozione del decreto di cui agli articoli 62, comma 3, 81,comma 6, e 90, comma 5, valgono le disposizioni dell'allegato XI.

8. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 115 valgono le disposizioni dell'allegato XII.

9. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3 dell'articolo 115 valgono le corrispondenti disposizioni emanate ai fini dell'attuazione dell'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964 n. 185.".

Art. 34

1. All'articolo 154 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: "

2. Le norme del presente decreto non si applicano allo smaltimento di rifiuti radioattivi nell'ambiente, nè al loro conferimento a terzi ai fini dello smaltimento, nè comunque all'allontanamento di materiali de- stinati al riciclo o alla riutilizzazione, quando detti rifiuti o materiali contengano solo radionuclidi con tempo di dimezzamento fisico inferiore a settantacinque giorni e in concentrazione non superiore ai valori determinati ai sensi dell'articolo 1, sempre che lo smaltimento avvenga nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, e successive modificazioni.

3. I dati relativi ad ogni smaltimento o ad ogni conferimento di rifiuti a terzi, e ad ogni altro allontanamento di materiali, effettuati ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2, che dimostrino il rispetto delle condizioni ivi stabilite, debbono essere registrati e trasmessi, su richiesta, all'Agenzia regionale o della provincia autonoma, di cui all'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994 n. 61, agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio ed all'ANPA.";

b) dopo il comma 3, è inserito, infine, il seguente: "3-bis. Fuori dei casi di cui al comma 2, l'allontanamento da installazioni soggette ad autorizzazioni di cui ai capi IV, VI e VII di materiali contenenti sostanze radioattive, destinati ad essere smaltiti, riciclati o riutilizzati in installazioni, ambienti o, comunque, nell'ambito di attività ai quali non si applichino le norme del presente decreto, è soggetto ad apposite prescrizioni da prevedere nei provvedimenti autorizzativi di cui ai predetti capi. I livelli di allontanamento da installazioni di cui ai capi IV, VI e VII di materiali, destinati ad essere smaltiti, riciclati o riutilizzati in installazioni, ambienti o, comunque, nell'ambito di attività ai quali non si applichino le norme del presente decreto debbono soddisfare ai criteri fissati con il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, ed a tal fine tengono conto delle direttive, delle raccomandazioni e degli orientamenti tecnici forniti dall'Unione europea.".

Art. 35

1. All'articolo 136, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, dopo le parole: "le particolari prescrizioni di cui" sono inserite le seguenti: "all'articolo 18bis, comma 1, e".

2. All'articolo 139, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, le parole: "61, commi 2 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "61, commi 2, 4 e 4-bis" .

3. All'articolo 139, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, dopo il numero: "68" è inserito il seguente: ", 68-bis e" .

4. All'articolo 141 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: "1-bis. La violazione degli obblighi di cui agli articoli 115-ter e 115-quater è punita con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni. 1-ter. L'esercente che omette di informare le autorità di cui all'articolo 115-quinquies, comma 1, lettere a) e b), o di prendere le misure di cui all'articolo 115-quinquies, comma 2, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire venti milioni a lire cento milioni.".

5. Dopo l'articolo 142 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, è inserito il seguente: "Art. 142-bis Contravvenzioni al capo III-bis

1. L'esercente che viola gli obblighi di cui agli articoli 10-ter, 10-quater e 10-quinquies è punito con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire venti milioni.

2. Il datore di lavoro che viola gli obblighi di cui all'articolo 10-octies, comma 2, è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.".

Art. 36

1. Gli allegati I, III, IV e V del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, sono rispettivamente sostituiti dagli allegati al presente decreto I, III, IV e V.

Art. 37

1. La Sezione speciale della Commissione prevista dal comma 1 dell'articolo 10-septies del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, introdotto dall'articolo 5, comma 1, al presente decreto, si insedia entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

2. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, introdotto dall'articolo 5, comma 1, al presente decreto, si applica diciotto mesi dopo la data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

3. La disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, introdotto dall'articolo 5, comma 1, al presente decreto, si applica trentasei mesi dopo la data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

4. Per le attività di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 10-ter, del decreto legislati- vo 17 marzo 1995 n. 230, introdotto dall'articolo 5, comma 1, al presente decreto, già esistenti alle date di applicazione degli stessi commi, i termini ivi previsti decorrono rispettivamente da quelli previsti ai commi 2 e 3.

5. La prima individuazione delle zone ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon di cui all'articolo 10-sexies, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, introdotto dall'articolo 5, comma 1, al presente decreto, avviene comunque entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.".

Art. 38

1. Coloro che hanno prodotto domanda ai fini dell'accertamento della capacità tecnica e professionale per l'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 78 e 88 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, hanno diritto a sostenere le relative prove con le modalità vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 39

1. Le spese relative alle procedure concernenti le attività da effettuarsi, ai sensi del presente decreto, da parte delle amministrazioni competenti, sono a carico dei soggetti richiedenti non pubblici, secondo quanto disposto dall'articolo 5 della legge 5 febbraio 1999 n. 25, sulla base del costo effettivo del servizio reso.

2. Con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe per le attività di cui al comma 1 e le relative modalità di versamento.

3. Le spese derivanti dalle procedure concernenti le attività da effettuarsi ai sensi del presente decreto, da parte delle regioni e delle province autonome, sono a carico dei soggetti richiedenti non pubblici, sulla base del costo effettivo del servizio reso.

Art. 40

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate per il bilancio dello Stato.

Art. 41

1. E' abrogato l'articolo 101 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230.

Art. 42

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 2000 CIAMPI Presidente del Consiglio dei Ministri: Amato Ministro per le politiche comunitarie: Mattioli Ministro dell'ambiente: Bordon Ministro della sanità: Veronesi Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Salvi Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero: Letta Ministro dell'interno: Bianco Ministro degli affari esteri: Dini Ministro della giustizia: Fassino Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Visco Visto, il Guardasigilli: Fassino ALLEGATO I Determinazione delle condizione di applicazione delle disposizioni del presente decreto per la materie radioattive e per le macchine radiogene Omissis ALLEGATO I-bis ALLEGATO III: Determinazione, ai sensi dell'articolo 82 del presente decreto, dei criteri per l'adozione della sorveglianza fisica nonché dei criteri e delle modalità per la classificazione dei lavoratori, degli apprendisti, degli studenti e delle aree di lavoro Omissis ALLEGATO IV Determinazione, ai sensi dell'articolo 96, dei limiti di dose per i lavoratori, per gli apprendisti, gli studenti e gli individui della popolazione nonché dei criteri di computo e di utilizzazione delle grandezze radioprtezionistiche. Omissis ALLEGATO V Istituzione degli elenchi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati e determinazione ai sensi degli articoli 78 e 88 delle modalità, titoli di studio, accertamento della capacità tecnico-professionale per l'iscrizione. Omissis ALLEGATO VI Determinazione, ai sensi dell'art. 74, delle modalità e dei livelli di esposizione professionali di emergenza. Omissis ALLEGATO VII Determinazione, ai sensi dell'articolo 18 del presente decreto delle modalità della notifica delle pratiche di importazione e di produzione, ai fini commerciali, di materie radioattive, di prodotti, apparecchiature e dispositivi in genere contenenti dette materie, nonché delle esenzioni da tale obbligo; Determinazione, ai sensi dell'art. 18-bis del presente decreto delle disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione per l'aggiunta intenzionale di materie radioattive nella produzione e manifattura di beni di consumo e per l'importazione o l'esportazione di tali beni di consumo; Determinazione delle modalità di notifica delle pratiche i cui al comma 1 dell'art. 22 e dei valori di attività e dei valori di concentrazione di attività per unità di massa di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dello stesso articolo determinazione, ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto delle modalità di attuazione dell'obbligo di informativa relativo alle materie radioattive immesse in commercio, nonché delle esenzione da tale obbligo. Omissis ALLEGATO VIII Determinazione dei criteri e delle modalità per il conferimento della qualifica di sorgente di tipo riconosciuto, ai sensi dell'articolo 26 del presente decreto. Omissis ALLEGATO IX Determinazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 2 dl presente decreto, delle condizioni per la classificazione in Categoria A ed in Categoria B dell'impiego delle sorgenti di radiazione, delle condizioni per l'esenzione dal nulla osta e delle modalità per il rilascio e le revoca del nullaosta. Omissis ALLEGATO X Determinazione, ai sensi dell'articolo 31 del presente decreto, delle disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione all'attività di raccolta di rifiuti radioattivi provenienti da terzi e delle esenzioni da tale autorizzazione. ALLEGATO XI Determinazione ai sensi dell'art. 62, comma 3, dell'art. 81, comma 6 e dell'art. 91, comma 5, delle modalità di tenuta della documentazione relativa alla sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti e del libretto personale di radioprotezione per i lavoratori esterni . Omissis ALLEGATO XII Determinazione, ai sensi dell'articolo 115 comma 2, dei livelli di intervento nel caso di emergenze radiologiche e nucleari Omissis

 

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